#Finsubito news dalla rete – le contestazioni degli Uffici reggono?


Art. 1, commi 98-108, L. 208/2015 · Art. 16 DL 124/2023 · Prassi e giurisprudenza recente

  • Alcuni Uffici stanno disconoscendo il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno sugli arredi acquistati da alberghi, ristoranti e imprese assimilate;
  • La tesi si basa sulla classificazione contabile dei beni, che la norma non richiede; lo stesso rischio può riguardare il credito ZES unica.

Cassazione e giudici di merito valorizzano invece il criterio funzionale: conta il ruolo del bene nell’attività produttiva.

CHE COSA STANNO CONTESTANDO GLI UFFICI?

Dalla prassi applicativa più recente emerge un filone di contestazioni che merita attenzione: alcuni Uffici non riconoscono il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi 98-108, L. 208/2015) quando riguarda l’acquisto di arredi da parte di imprese alberghiere, della ristorazione e assimilate.

PERCHÉ LA QUESTIONE RIGUARDA ANCHE LA ZES UNICA?

Il tema è centrale anche perché le indicazioni interpretative in gioco possono estendersi al credito d’imposta ZES unica (art. 16 DL 124/2023), oggi in vigore.

Le due agevolazioni condividono con il vecchio credito Mezzogiorno lo stesso ambito oggettivo: «nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive».

CHE COSA PREVEDE ESATTAMENTE LA NORMA?

Il comma 99 dell’art. 1 della L. 208/2015 riconosce il credito alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi — «macchinari, impianti e attrezzature varie» — destinati a strutture produttive ubicate nel territorio agevolato.

Non richiede alcuna specifica classificazione contabile.

SU QUALE PRESUPPOSTO SI FONDANO LE CONTESTAZIONI?

Con la risposta a interpello n. 322/2020 l’Agenzia ha ritenuto che la definizione normativa riguardasse soltanto i beni classificati nelle voci B.II.2 («Impianti e macchinario») o B.II.3 («Attrezzature industriali e commerciali») dell’attivo dello Stato patrimoniale.

Restavano così esclusi i beni iscritti nella voce residuale B.II.4, tipicamente riservata all’arredamento.

Su questa base diversi Uffici stanno notificando atti di recupero a strutture ricettive e di ristorazione.

Disconoscono il credito relativo a mobili, poltrone, sedie e complementi d’arredo e definiscono il credito maturato “inesistente”.

LA TESI ERARIALE REGGE?

Il dato testuale della norma la contraddice.

La legge non subordina l’agevolazione ad alcuna classificazione di bilancio: richiede soltanto che il bene sia strumentale, cioè “destinato” alla struttura produttiva.

E l’Agenzia delle Entrate la pensa ancora così?

Sembra di no. In altra sede ha superato l’impostazione formalistica della risposta n. 322/2020.

Nella circolare n. 32 del 21 settembre 2022 (§ 2.3), pur riferita alla nautica da diporto, l’Amministrazione ha chiarito che i beni possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività anche quando non risultano espressamente classificati nelle voci B.II.2 e B.II.3. Il credito resta quindi fruibile se sussistono gli altri requisiti di legge.

«Anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificati nelle predette voci B.II.2 e B.II.3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’ attività»

Agenzia delle Entrate, circolare n. 32 del 21 settembre 2022, § 2.3

CHE COSA HA DETTO LA CORTE DI CASSAZIONE SUGLI ARREDI?

Sul punto specifico degli arredi è intervenuta di recente la Suprema Corte.

Con l’ordinanza 15 maggio 2025 n. 13009 i giudici di legittimità hanno respinto il motivo di ricorso con cui l’Agenzia chiedeva di escludere dall’agevolazione pensiline e arredi vari.

La legge, osserva la Corte, non indica una specifica tipologia di beni e si preoccupa piuttosto di dare risalto all’elemento funzionale: i beni vanno considerati in una dimensione unitaria, di tipo funzionale, e rientrano nella nozione ampia di attrezzature voluta dal legislatore per incentivare gli investimenti nel Mezzogiorno.

La legge «non fornisce una specifica indicazione della tipologia di beni, ma parla di “macchinari, impianti e attrezzature varie”, preoccupandosi piuttosto di dare risalto all’elemento funzionale»

Cass., ord. 15 maggio 2025 n. 13009

E I GIUDICI DI MERITO COME SI SONO ORIENTATI?

Nello stesso solco si colloca la giurisprudenza di merito più recente.

La Corte di primo grado di Salerno, con la sentenza n. 2866/2025, ha ritenuto agevolabile l’investimento in tavoli e sedie di un’attività di ristorazione.

Secondo i giudici, quei beni costituiscono il ciclo di produzione tipico della ristorazione e sono quindi necessariamente funzionali alla somministrazione: non sono «semplicemente degli arredi, bensì delle “attrezzature”» inserite a pieno titolo nel ciclo produttivo.

Se il criterio funzionale vale per la ristorazione, non vi è ragione per negarlo — a maggior ragione — all’attività alberghiera.

In questo contesto la struttura ricettiva compiutamente arredata è il nucleo stesso della prestazione resa all’ospite.

QUAL È LA CONCLUSIONE?

Ad oggi, sulla base delle più recenti pronunce, sembrerebbe che le contestazioni fondate sulla sola classificazione contabile dei beni, a prescindere dalla loro effettiva strumentalità, appaiano prive di solido fondamento: sia per il credito Mezzogiorno, sia per il suo omologo credito ZES.

Ma attenzione: la partita è ancora aperta!

La questione è tutt’altro che chiusa e è molto probabile che qualcosa cambi, forse in peggio.

Chi ha scelto di osare non potrà certo dormire sonni tranquilli al 100%.

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