Latina, permesso di soggiorno negato, anche se in Italia ha studiato, lavora e paga le tasse regolarmente – Il Caffe


È entrata regolarmente in Italia che era minorenne, ha studiato a Latina e ora ha un contratto di lavoro (paga quindi tasse e previdenza) e ha una residenza stabile in Italia, ma la Questura e i giudici le negano il permesso di soggiorno.

Questa, in sintesi, è la complessa storia di una ragazza del Congo che deve fare i conti con la burocrazia italiana, che è sì baluardo della legalità, ma che a volte resta troppo distante dalla realtà. Una storia che, però, potrebbe avere comunque un lieto fine.

In Italia dal 2016, allora minorenne

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione di Latina, ha respinto a metà luglio il ricorso di una cittadina della Repubblica Democratica del Congo che chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui la Questura di Latina aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Sottolineiamo che non parliamo di richiesta di cittadinanza, ma di permesso di soggiorno in Italia per lavoro.

Secondo i giudici, il diniego è legittimo perché la domanda era priva della documentazione indispensabile prevista dalla normativa e non consentiva di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

La vicenda riguarda una giovane arrivata in Italia il 19 ottobre 2016 quando era ancora minorenne. Era entrata nel Paese insieme alla famiglia, al seguito del padre, collaboratore dell’Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo a Roma.

Per questo motivo soggiornava regolarmente grazie a un documento rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, valido fino al novembre 2023.

Gli studi a Latina e il contratto di lavoro

Nel corso degli anni la giovane ha costruito il proprio percorso in Italia.

Ha frequentato le scuole superiori a Latina, conseguendo il diploma nell’anno scolastico 2020-2021, e successivamente si è iscritta all’università nella Facoltà di Lettere. Nel frattempo aveva anche trovato un impiego con un contratto di lavoro subordinato.

Prima della scadenza del titolo di soggiorno diplomatico, nel giugno del 2023, ha presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

La Questura, però, dopo aver esaminato la pratica, ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del documento e, successivamente, ha emesso il provvedimento di rigetto.

Il ricorso contro il diniego

La giovane si è quindi rivolta al TAR del Lazio sostenendo che la Questura non avesse valutato correttamente il suo percorso di integrazione.

Nel ricorso ha evidenziato di vivere regolarmente in Italia da circa otto anni, di aver completato gli studi superiori, di frequentare l’università, di essere titolare di un contratto di lavoro e di disporre di una sistemazione abitativa.

Secondo la ricorrente, questi elementi avrebbero dovuto essere sufficienti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

Ha inoltre contestato quella che riteneva una motivazione insufficiente del provvedimento e una carenza nell’istruttoria svolta dalla Questura.

Le ragioni della Questura di Latina

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha ribadito la correttezza della propria decisione.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, la domanda presentata dalla giovane era stata inizialmente considerata addirittura “irricevibile” perché priva della documentazione necessaria.

Successivamente la Questura di Latina aveva inviato una comunicazione con la quale invitava l’interessata a integrare la pratica, chiedendo documenti utili a dimostrare la data di ingresso in Italia, la situazione abitativa, la posizione lavorativa e soprattutto le autorizzazioni richieste per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La documentazione trasmessa in risposta, secondo l’amministrazione, non era però sufficiente.

In particolare, mancavano gli elementi necessari a dimostrare la possibilità di convertire il titolo di soggiorno rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il Tribunale: la motivazione è chiara

I giudici del TAR hanno condiviso la posizione della Questura di Latina.

La sentenza evidenzia che il provvedimento impugnato contiene “una chiara ed esaustiva enunciazione delle ragioni di fatto e diritto” che hanno portato al rigetto della domanda.

Per il Tribunale non può quindi essere accolto il rilievo relativo al difetto di motivazione.

Documentazione insufficiente

Il punto centrale della decisione riguarda però la mancanza dei documenti richiesti dalla normativa.

Secondo il Tribunale, la ricorrente non ha prodotto la documentazione necessaria né durante il procedimento amministrativo né successivamente nel corso del giudizio.

Tra gli elementi mancanti figuravano quelli relativi alla situazione abitativa e alle autorizzazioni indispensabili per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

I giudici osservano inoltre che parte della documentazione presentata davanti al TAR, come la proroga del contratto di lavoro, era successiva sia alla domanda sia al provvedimento di diniego e, proprio per questo motivo, non poteva essere presa in considerazione per valutare la legittimità della decisione della Questura di Latina.

L’integrazione non basta

Nella sentenza viene riconosciuto il percorso personale della giovane, che vive in Italia da anni, ha studiato nel territorio pontino e ha intrapreso un’attività lavorativa.

Tuttavia il Tar di Latina sottolinea che questi elementi, da soli, non sono sufficienti a superare la mancanza dei requisiti documentali richiesti dalla legge.

Secondo i giudici era onere della richiedente fornire tutta la documentazione necessaria per dimostrare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno.

L’amministrazione non era invece tenuta a svolgere ulteriori accertamenti su documenti che spettava all’interessata produrre.

La speranza: possibile una nuova domanda

Pur respingendo il ricorso, il Tribunale evidenzia un aspetto che potrebbe consentire alla giovane di regolarizzare la propria posizione.

La stessa Questura di Latina, infatti, nel provvedimento impugnato aveva precisato che l’interessata potrà presentare una nuova istanza qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Il Tribunale richiama espressamente questa possibilità, sottolineando che

“La ricorrente potrà, non di meno, eventualmente presentare, come già fatto presente dalla Questura resistente nel provvedimento impugnato, una successiva istanza per proseguire il proprio soggiorno nel territorio nazionale nel rispetto delle condizioni di legge, qualora sussistenti”.

Anche se con una sentenza che lascia comunque una porta aperta, il ricorso della congolese è stato respinto.

I giudici hanno comunque deciso di compensare le spese di giudizio, ritenendo che la particolarità della vicenda giustificasse la scelta di non porle a carico di una delle parti.

Insomma la legge è legge e non può fare eccezioni.

Anche se la ragazza ha una cultura italiana superiore a gran parte dei “nati in Italia”, anche se il suo comportamento è specchiato, ha casa, lavoro e paga tasse e oneri previdenziali, per avere la cittadinanza italiana deve dimostrare di aver capito che in Italia la burocrazia fatta di istanze, permessi, modelli esatti, documenti originali, ecc… è più importante della sostanza. E per stare in Italia, bisogna imparare a galleggiare nel mare della burocrazia.


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Bruno Fabbri

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