La mancata distribuzione dei dividendi non rende automaticamente abusiva una holding statica. L’applicazione dell’articolo 10-bis richiede la prova di un vantaggio fiscale indebito, dell’assenza di sostanza economica e dell’essenzialità del beneficio. L’analisi deve distinguere l’abuso del diritto dall’interposizione e considerare l’autonomia patrimoniale della società, l’attività effettivamente svolta e la destinazione delle risorse trattenute.
La mera detenzione di partecipazioni e la mancata distribuzione dei dividendi non rendono automaticamente abusiva una holding statica. Per applicare l’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, il Fisco deve dimostrare un vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica e l’essenzialità del vantaggio, valutando l’intera operazione e non la sola permanenza degli utili nella società.
Holding statiche e mancata distribuzione dei dividendi
Le c.d. holding statiche – società sovente costituite in forma di società semplice o di società di capitali a ristretta base familiare, che si limitano a percepire i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute, le quali costituiscono, in prevalenza[1], il patrimonio sociale delle stesse – sono da qualche tempo oggetto dell’attenzione dell’Amministrazione finanziaria.

Secondo la tesi erariale, in queste situazioni si realizzerebbe un’ipotesi di indebito risparmio d’imposta, che comporterebbe la violazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della L. n. 212/2000. Nello specifico, questo discutibile convincimento si basa su un passaggio dell’atto di indirizzo del Viceministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, ove si fa cenno, in termini generali e non specificamente avendo riguardo alle holding, ai differimenti sine die dell’imposizione come possibile indice di un vantaggio fiscale indebito.
La holding statica tra società e comunione di godimento
Ancora prima di valutare la fondatezza di tale tesi, è opportuno esaminare la fattispecie a partire dal suo fondamento civilistico: quello della riconducibilità della mera detenzione “statica” di partecipazioni alla nozione di attività economica di cui all’articolo 2247 c.c. In altri termini, occorre chiedersi se le holding statiche esercitino davvero un’attività economica secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 2247 c.c.
È su questo terreno, poco esplorato dalla pubblicistica degli ultimi tempi, che vale la pena soffermarsi.
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Holding statica
Detiene partecipazioni e percepisce dividendi senza dirigere le partecipate o prestare loro servizi.
Dividendi non distribuiti
La permanenza degli utili nella holding non determina, da sola, un abuso del diritto.
Tre requisiti
Servono vantaggio indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del beneficio fiscale.
Autonomia patrimoniale
Gli utili appartengono alla società finché l’assemblea non ne delibera la distribuzione.
Rischio fiscale
Aumenta se le risorse sociali vengono impiegate per finalità personali o familiari dei soci.
Abuso o interposizione?
Le fattispecie devono essere distinte: presupposti, prove e conseguenze non coincidono.
L’attività economica richiesta dall’articolo 2247 del Codice civile
Prendendo le mosse dall’analisi della dottrina esistente sul tema, si osserva che in alcuni interventi è stato riportato che la liceità delle cosiddette holding statiche, cioè di quelle società che non svolgono nemmeno attività di direzione e coordinamento, ma si limitano a esercitare i diritti amministrativi e patrimoniali tipici del socio, deriverebbe dall’articolo 2249, comma 2, c.c. Quest’ultima previsione stabilisce che le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa da quella commerciale sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, «a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo», cioè, sostanzialmente, società di persone e di capitali.
Occorre però rilevare che in base ai precetti civilistici non si avrebbe, a ben vedere, la possibilità di costituire società di persone o di capitali “di mero godimento” né tantomeno società semplici (di mero godimento). La possibilità che viene generalmente accordata alle società semplici si deve, di fatto, come riconosce anche la dottrina civilistica[2], alle “prevaricazioni” – diciamo così – della normativa tributaria (vedi le varie trasformazioni agevolate in società semplici aventi per oggetto la gestione “statica” e non dinamica dei beni).
Tant’è che in dottrina molti autori sostengono, pur riconoscendo che la fiscalità ha sostanzialmente legittimato l’esistenza, nell’ordinamento, di società semplici di mero godimento, che per queste, sotto il profilo civilistico, debbano comunque trovare applicazione le previsioni dell’articolo 2248 c.c. sulla comunione a scopo di godimento[3]. Questo in considerazione del fatto che per l’ente societario, comprese le società semplici, risulta coessenziale, ai sensi dell’articolo 2247 c.c., lo svolgimento di un’attività economica.
Il limite della comunione a scopo di godimento
La previsione del 2247 c.c. deve pertanto essere letta in stretto accordo con quella dell’articolo 2248, il quale vieta l’utilizzo dello schema societario al solo scopo del godimento di una o più cose, così che, in tale eventualità, devono trovare applicazione le disposizioni sulla comunione a scopo di godimento. Si può dire che la previsione dell’articolo 2248 assolve, all’interno del sistema, alla funzione di delimitare l’ambito di applicazione del contratto societario.
In questo modo si può affermare che non vi sarebbe spazio, nel codice civile, per enti societari che non svolgono un’effettiva attività economica. Il fatto è che nel tempo si è assistito a una sorta di svalutazione del paradigma societario ex articolo 2247 c.c.: si pensi soltanto al fatto che oggi la costituzione di una società per azioni o a responsabilità limitata può derivare non da un contratto, ma da un atto unilaterale. E vi è poi, come si è già riportato, tutta la normativa tributaria che ha consentito nel tempo la trasformazione in società semplice di società già iscritte nel registro delle imprese e aventi ad oggetto il godimento di cespiti. Il che vorrebbe significare che non solo sarebbero ammesse società semplici di mero godimento, ma anche, implicitamente, società di capitali o di persone che non svolgono affatto un’attività economica, tornando così alla società civile di godimento del codice civile del 1865.
In definitiva, soprattutto per gli inquinamenti di carattere fiscale, sembrerebbe tollerata nel nostro ordinamento anche l’esistenza di società di capitali in cui viene considerata “economica” la semplice gestione statica dei beni. In ogni caso, per le società holding cosiddette statiche, lo svolgimento di un’attività economica viene individuato nel fatto che il godimento delle partecipazioni risulta orientato a procurare utilità ulteriori, quali l’accrescimento del bene, la prospettiva del passaggio generazionale, eccetera.
Ad ogni modo, è evidente che la “giustificazione economica” delle holding statiche deve comunque essere ricondotta alle previsioni degli articoli 2247 e 2248 c.c., e non all’articolo 2249, comma 2, il quale, quando ammette la possibilità di società di persone o di capitali per attività non commerciali, lo fa essenzialmente con riferimento alle sole attività agricole e, ora, a quelle professionali, ossia attività che, per l’appunto, sono economiche ma non commerciali.
Attività economica, impresa e mero godimento: le differenze
Posto quanto sopra, è ora opportuno mettere a fuoco quando una società possa ritenersi legittima dal punto di vista civilistico, indagando le ipotesi in cui si concretizza l’esercizio di un’effettiva attività economica, che vanno contrapposte ai casi in cui si realizza invece un mero godimento di beni, ovvero una comunione. Giova richiamare, a questo fine, le disposizioni del codice civile già esaminate: l’articolo 2247 stabilisce che «con il contratto di società due o più soggetti conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili», mentre il successivo articolo 2248 dispone che «la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III», cioè dalle norme sulla comunione (articoli 1100-1116 c.c.).
In concreto, si ravvisa tuttavia che la distinzione tra attività economica e comunione a scopo di godimento, per quanto enunciata con chiarezza dal codice, risulta nella pratica tutt’altro che agevole da applicare. “Società” e “comunione a scopo di godimento”, infatti, si caratterizzano entrambe per la contitolarità dei rapporti patrimoniali, ma si differenziano per la presenza o meno dell’impresa. Si ha comunione quando la situazione di contitolarità si esaurisce nel godimento dei beni e l’attività dei contitolari è meramente strumentale a tale godimento; si configura invece una società se la contitolarità, con il relativo perseguimento dello scopo lucrativo, si risolve nell’esercizio di un’impresa. Nella società, in altri termini, i beni comuni hanno funzione servente rispetto all’attività economica; nella comunione il rapporto si inverte, sicché l’attività diventa servente rispetto allo scopo dei contitolari, che è la conservazione del bene per un miglior godimento individuale, diretto (come nella destinazione di un immobile ad abitazione) oppure indiretto (come nella sua concessione in locazione a terzi).
I criteri elaborati dalla giurisprudenza civile
Su questa base la giurisprudenza ha escluso che la sola comproprietà di un’azienda implichi di per sé l’esercizio dell’impresa, ravvisandosi il vincolo societario solo quando i comproprietari ne assumano la gestione diretta a scopo di profitto (App. Genova, 16 gennaio 1987). Si è invece riconosciuta l’esistenza di una società di fatto quando gli eredi di un’azienda caduta in successione ne continuino direttamente l’esercizio (Cass. 21 febbraio 1984, n. 1251). In una fattispecie di sicuro interesse, la Cassazione ha ammesso, a fronte di una società di capitali che si era limitata all’acquisto di un immobile e alla sua concessione in locazione, l’indagine diretta ad accertare se, dietro la veste sociale, si celasse in realtà una comproprietà dell’immobile, di cui le quote sociali rappresentassero solo le quote di proprietà del bene (Cass. 13 dicembre 1993, n. 12260).
In termini ancora più netti, una sentenza risalente (Cass. 1° dicembre 1987, n. 8939) aveva ritenuto simulato l’atto costitutivo di una società che, pur avendo dichiarato come oggetto sociale l’esercizio di un’attività d’impresa, si era limitata all’acquisto e alla gestione mediante affitto di un fondo rustico. I soci fondatori, secondo la Corte, avevano in realtà voluto costituire o mantenere tra loro la comproprietà dell’immobile.
In tali casi l’atto costitutivo dovrebbe ritenersi simulato, con la conseguenza che, nella fattispecie esaminata dalla Corte, la cessione dell’intero pacchetto azionario rappresenta in realtà un trasferimento a titolo oneroso del fondo medesimo, dal quale consegue il riconoscimento del diritto di prelazione in favore dell’affittuario. Secondo la Corte, «i requisiti essenziali per la configurabilità della società per azioni, affinché la società possa dirsi esistente, sono il complesso strutturale organizzato a base soggettiva e l’esercizio di un’attività imprenditoriale»; quando i soci fondatori abbiano voluto il mero godimento dei beni sociali, «solo apparentemente hanno inteso costituire una società per azioni, ed, invece, per la loro finalità da raggiungere, hanno voluto costituire o mantenere tra loro la comproprietà degli immobili».
Vi sono, tuttavia, altre sentenze, molto più numerose, che affermano l’irrilevanza della simulazione in materia di società di capitali. Tra esse si segnalano, per tutte, Cass. 9 luglio 1994, n. 6515 e Cass. 28 aprile 1997, n. 3666, nelle quali si afferma che, una volta costituita, la società “vive di vita propria”, senza che l’intento simulatorio originario dei soci possa influire sugli atti in cui consiste la vita sociale. Essa rappresenta un soggetto autonomo e svincolato dall’atto che l’ha generata; la sua nascita è un evento che, una volta avvenuto, diviene irreversibile, anche in presenza delle cause di nullità che non comportano l’eliminazione ex tunc, ma il suo scioglimento.
Ad ogni buon conto, tornando sulla differenza tra attività economica e comunione, va segnalata la Cass. 15 marzo 2004, n. 6361, secondo cui nella comunione il godimento del bene comune costituisce il fine esclusivo, mentre nelle società istituite per contratto, ai sensi dell’articolo 2247 c.c., rileva l’esercizio in comune di un’attività svolta al fine di lucro da parte di più soggetti; i beni rappresentano, in quest’ultimo caso, soltanto il mezzo attraverso il quale l’attività viene posta in essere. Sulla stessa linea, Cass. 6 febbraio 2009, n. 3028 individua l’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società nello scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento, in funzione della quale vengono utilizzati i beni comuni.
Quando la gestione immobiliare supera il mero godimento
Da questi principi si può ricavare, prendendo come riferimento il caso, piuttosto comune, dell’entità intestataria di un patrimonio immobiliare, che l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, salvo che si provi che si tratti in realtà di un’attività immobiliare organizzata. Allo stesso modo, la mera stipula di contratti di locazione e l’incasso dei canoni, anche se relativi a più immobili e anche se svolti tramite società, restano attività di godimento del patrimonio, non attività economica[4]. In linea di principio, nel caso di entità intestatarie di un patrimonio immobiliare, la “soglia” del mero godimento viene superata quando all’attività di semplice locazione si aggiungono servizi ulteriori organizzati in forma imprenditoriale (es. gestione alberghiera, intermediazione, servizi accessori al cliente, pulizia, reception, gestione di più unità con struttura organizzativa dedicata).
L’analisi poc’anzi effettuata porta a concludere che, in termini generali, si configura una società quando il bene o il capitale sono effettivamente impiegati in un’organizzazione produttiva capace di generare nuova ricchezza attraverso lo scambio sul mercato, mentre si realizza il mero godimento quando i soggetti coinvolti si limitano a trarre l’utilità che il bene già di per sé offre, senza un’organizzazione ulteriore diretta alla produzione o allo scambio di servizi.
Come si è già più sopra messo in evidenza, la linea di discrimine fra la fattispecie societaria e quella di mera comunione di godimento resta però di difficile individuazione e priva di criteri aprioristici e generali.
È ammissibile una holding senza impresa?
Non stupisce quindi che la dottrina, discutendo delle cosiddette “società finanziarie” la cui attività consiste nella gestione di partecipazioni in altre società, sia arrivata a conclusioni opposte quanto alla loro ammissibilità. Chi le ritiene comunque legittime, quando vi sia una valida volontà negoziale di costituire la società, sostiene che l’articolo 2248 c.c. operi come norma di chiusura sul regime del conferimento, non come divieto sostanziale di società statiche[5]. Chi invece valorizza lo stesso articolo 2248 ritiene che il contratto debba essere equiparato a una comunione volontaria «nonostante la qualificazione nominale», ogni volta che i soci conferiscano beni senza obbligarsi a esercitarvi un’attività d’impresa[6].
Alla luce di tutti i ragionamenti fin qui fatti è tuttavia preferibile ritenere, in linea con la dottrina prevalente, ed evitando di sopravvalutare l’intenzione dei soci a scapito dell’economicità dell’attività, requisito indefettibile posto dall’articolo 2247 c.c., che l’ammissibilità di una società di solo godimento dovrebbe essere esclusa: se due o più persone concludono un contratto che definiscono come società, in base al quale conferiscono beni ma non si obbligano a esercitare un’attività d’impresa, il contratto, nonostante il nomen, deve essere considerato alla stregua di una comunione volontaria.
La figura intermedia della società senza impresa
La contrapposizione tra società e comunione non esaurisce il quadro.
Tra l’impresa in senso pieno, cioè l’attività economica organizzata professionalmente e destinata a operare durevolmente sul mercato, da un lato, e la comunione di mero godimento, in cui manca ogni attività economica, dall’altro, parte della dottrina colloca una figura intermedia, quella della cosiddetta società senza impresa[7]. Si tratta di società che esercitano un’attività economica, e quindi non ricadono nella comunione, ma che non raggiungono la “soglia” dell’impresa in quanto mancano di organizzazione, di professionalità o di stabilità. Ne sono esempio le società occasionali, costituite per il compimento di un unico affare, e le società professionali[8].
Va detto che non tutta la dottrina condivide questa impostazione. Chi ritiene che la società sia sempre e comunque anche “imprenditore” fin dal momento della sua costituzione nega la possibilità di una società priva di impresa, e con essa quella di una categoria intermedia tra società-impresa e comunione[9]. Anche a non voler seguire questa tesi, resta significativo che, quando si discuta di attività professionale o di attività agricola, cioè delle attività non commerciali che l’articolo 2249, comma 2, c.c. consente di esercitare in forma di società semplice, nessuno dubita che si tratti di attività economiche, benché spesso siano prive dei tratti dell’organizzazione imprenditoriale in senso proprio.
È anche questa la ragione per cui l’accostamento tra holding statiche e attività professionale o agricola, che per alcuni troverebbe fondamento nell’articolo 2249, comma 2, c.c., non regge sul piano normativo. Tale norma ammette infatti la società semplice per specifiche attività non commerciali, da intendersi appunto (solo) quelle agricole e professionali, non per qualunque attività priva dei caratteri dell’impresa.
Holding statica e soggettività IVA
Volgendo lo sguardo al diritto dell’Unione europea, occorre ricordare che, ai fini della soggezione a IVA, la Direttiva n. 2006/112/CE prescinde dall’organizzazione d’impresa, richiedendo soltanto lo svolgimento di un’attività economica. In particolare, secondo la Corte di giustizia, l’articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva considera “economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, in particolare lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, indipendentemente dallo scopo che essa persegue o dai risultati ottenuti (CGUE, sez. III, 7 marzo 2024, causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole). La nozione ha dunque carattere oggettivo, in quanto rileva l’esercizio in sé dell’attività e non altri fattori quali la redditività o la finalità perseguita[10].
Detenzione passiva e gestione attiva delle partecipazioni
Per questo motivo, la distinzione tra mera detenzione e gestione attiva di partecipazioni assume un rilievo decisivo anche ai fini IVA. L’articolo 4, comma 5, lettera b) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trasponendo nel diritto interno la previsione (articolo 9 della Direttiva) secondo cui «si considera soggetto passivo chiunque esercita […] un’attività economica», esclude dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto non commerciale, l’attività di mera detenzione di partecipazioni e percezione dei relativi proventi, non accompagnata da attività finanziaria o da un’effettiva ingerenza nella gestione delle società partecipate. Diversamente, quando la holding interviene nella gestione delle controllate mediante prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, tecnici o strategici resi a titolo oneroso, essa svolge attività economica e assume la qualità di soggetto passivo IVA (si veda anche CGUE, 8 settembre 2022, causa C-98/21).
In ambito domestico, sempre in tema di IVA, la Circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 ha precisato che non possono partecipare al gruppo IVA i soggetti che non abbiano lo status di soggetto passivo del tributo, quali le società «aventi quale unico scopo la detenzione di partecipazioni, che si limitano ad amministrare in senso statico le quote possedute, senza interferire nella gestione dei soggetti partecipati». La mera acquisizione e gestione di azioni, infatti, non costituisce «una vera e propria attività economica»[11], con la conseguenza che una holding statica potrebbe addirittura ritenersi dispensata dagli obblighi contabili e dall’obbligo di apertura della partita IVA.
Il legislatore IVA sembra dunque avere una particolare sensibilità nel distinguere in concreto tra diversi tipi di holding.
Controllo e direzione unitaria non coincidono
Risulta allora dirimente, al fine di ricondurre alle holding l’esercizio di un’attività economica “in senso proprio”, la distinzione tra controllo e direzione e coordinamento[12]. Il controllo, disciplinato dall’articolo 2359 c.c., è una situazione statica, che descrive la possibilità di influire sulle decisioni della partecipata in ragione della quota posseduta o di particolari vincoli contrattuali. La direzione e coordinamento, disciplinata dagli articoli 2497 e ss. c.c., è invece una situazione dinamica, che presuppone l’esercizio effettivo di un’attività di indirizzo, attraverso una pluralità sistematica di atti che esprimono un comune intento imprenditoriale, riconoscibile all’esterno e sorretto da un’autonoma organizzazione. È a questa seconda situazione, non alla prima, che la giurisprudenza ricollega la qualificazione della holding come imprenditore, in ragione dell’esercizio mediato della stessa attività economica delle società partecipate (Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439)[13].
Una holding che si limiti a detenere partecipazioni di controllo, per quanto rilevanti, senza esercitare alcuna direzione e coordinamento delle partecipate, non sembra superare la soglia del mero godimento del patrimonio. Diversa è l’ipotesi, di frequente riscontro nella prassi, in cui l’oggetto sociale enunci, accanto alla detenzione di partecipazioni, anche attività di direzione e coordinamento tecnico, organizzativo e finanziario delle controllate. In questo caso la società supera il vaglio della legittimità statutaria, restando affidato alla verifica in concreto, cioè al comportamento effettivamente tenuto nel tempo, l’eventuale accertamento che l’attività si sia in realtà ridotta alla pura riscossione dei dividendi[14].
È su questo stesso piano che si muovono anche le indicazioni della prassi notarile in tema di holding costituite in forma di società semplice[15], che individuano un catalogo di operazioni compatibili con il tipo, come l’acquisto e la dismissione di partecipazioni o l’esercizio dei diritti sociali, e un catalogo di operazioni ritenute incompatibili, perché eccedenti la mera gestione del patrimonio e riconducibili a una vera e propria attività d’impresa.
In definitiva, la holding costituita sotto forma di società commerciale,per potersi ritenere legittima sotto il profilo civilistico, dovrebbe in concreto almeno effettuare operazioni volte ad accumulare capitale, reinvestirlo, acquisire nuove partecipazioni, finanziare le società controllate, sostenere piani di sviluppo, accompagnare passaggi generazionali, ecc.
Holding statiche e società di comodo
Veniamo, ora, alle conseguenze tributarie di quanto si è detto.
Il punto di partenza, storicamente, è la disciplina delle società di comodo, introdotta nel 1994 con l’articolo 30 della legge 724 come risposta agli insoddisfacenti esiti, sul piano civilistico, del contrasto all’abuso delle regole societarie da parte di enti che riportavano l’“etichetta” (il Ferrara junior scriveva, già nel 1956, proprio di “società etichetta”) di società ma che, in realtà, non svolgevano alcuna attività economica, in dispregio della previsione di cui all’articolo 2247 c.c.
In sostanza, con la normativa tributaria sulle società di comodo si è voluto contrastare il fenomeno di società che abusano della persona giuridica (si veda, ad esempio, la circ. n. 5/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si afferma che la disciplina nasce per colpire quegli enti societari che non svolgono un’effettiva attività commerciale). Ciò attraverso una tassazione dissuasiva della scelta di utilizzare un involucro societario al quale vengono intestati beni teoricamente non afferenti a un’attività economica (il ragionamento sottostante è il seguente: se la società risulta intestataria di beni, questi dovrebbero normalmente dare dei frutti – dei ricavi minimi – così che, in mancanza di questi ultimi, nasce il sospetto – la presunzione – che quei beni risultino funzionali al godimento dei soci; ecco spiegata la ratio del test di operatività).
A questo si aggiungono le previsioni dell’articolo 2, commi 36-terdecies e seguenti, del D.L. n. 138/2011, le quali hanno stabilito che eventuali beni societari utilizzati dai soci ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato generano reddito diverso per gli stessi soci e indeducibilità dei componenti negativi per la società.
Quando si configura l’abuso del diritto
Giunti a questo punto, possiamo svolgere dei ragionamenti sul tema delle società holding c.d. statiche e dell’abuso del diritto, istituto che non ha nulla a che vedere con i vari fenomeni di manipolazione, interposizione, simulazione, frode, ecc.; in sostanza, con tutti i casi che si caratterizzano per una manipolazione della realtà (in questo anche l’Atto di indirizzo del Mef del 27 febbraio 2025 concorda).
Abuso, simulazione e interposizione: fattispecie differenti
L’abuso del diritto non può essere desunto dalla sola convenienza fiscale dell’operazione. L’articolo 10-bis richiede la presenza congiunta di un vantaggio fiscale indebito, dell’assenza di sostanza economica e dell’essenzialità del vantaggio. Se manca anche uno soltanto di questi elementi, la contestazione non può essere fondata sulla clausola generale antiabuso.
Nell’abuso del diritto non c’è asimmetria tra situazione formale e quella reale: le operazioni poste in essere risultano perfettamente legittime, ed è solo il vantaggio ricavato che risulta indebito. Esso presuppone operazioni realmente volute e pienamente efficaci, dalle quali si ricava un vantaggio fiscale indebito che l’ordinamento non riconosce come meritevole di tutela; non presuppone invece alcuna manipolazione della realtà, tratto proprio, questo, della simulazione e dell’interposizione.
La libertà di scelta del contribuente
Resta inoltre ferma, ai sensi del comma 4 dell’articolo 10-bis, la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni che comportano un carico fiscale differente. Il risparmio d’imposta, quindi, non coincide automaticamente con un vantaggio fiscale indebito.
Quanto riportato deve necessariamente eliminare alla radice fantasiose ipotesi di riconducibilità – ex se – delle holding statiche all’abuso del diritto. Se si ritiene che l’holding dal punto di vista fiscale non svolga un’effettiva attività economica, e quindi risulti una finzione, più che l’abuso del diritto viene in rilievo il tema dell’evasione e specificatamente quello appena riportato delle società di comodo (che, non a caso, contempla una duplice presunzione di evasione; non c’è nessuna elusione a detenere alla luce del sole dei beni).
Tant’è che si è ben presto posto – per le stesse holding – il problema del superamento del test di operatività. A tal fine va rilevato che, anche in seguito alle istanze del settore, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 23681 del 14 febbraio 2008, ha stabilito una specifica ipotesi di disapplicazione dalla disciplina, limitatamente alle partecipazioni, per le società che detengono partecipazioni in società non di comodo o escluse dalla disciplina. In sostanza, occorre “guardare” la società partecipata: se quest’ultima risulta operativa, cade la presunzione (legale) di “dissimulazione tributaria” – di essere cioè una società di comodo – per la holding.
Le risposte a interpello n. 215 e n. 496 del 2022
Il richiamo all’abuso del diritto è stato utilizzato, con riferimento alle holding statiche, in particolare nelle risposte agli interpelli n. 215 e n. 496 del 2022.
Nella prima (n. 215) l’Agenzia considera potenzialmente abusiva la mancanza di vitalità economica della società conferitaria (ex articolo 177 Tuir) che «rivelerebbe la creazione di meri contenitori, che pertanto risulterebbero funzionali ad un aggiramento dell’articolo 27, comma 1, del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, in considerazione del mero godimento di beni realizzato attraverso tali società, a discapito dell’effettiva attività economica rappresentata nell’istanza». Anche in questo caso, a ben vedere, non si tratta di abuso del diritto: se il problema è che la conferitaria può risultare strumentale al godimento dei soci, vi è, come risposta dell’ordinamento, sia la disciplina delle società di comodo che quella del D.L. n. 138/2011 per l’eventuale utilizzo “gratuito” dei beni da parte degli stessi soci. Oppure, ancora, c’è la possibilità di contestare l’interposizione attraverso l’articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973.
Ad ogni modo, anche qui, si è semmai nel mondo dell’evasione, non dell’abuso del diritto.
Lo stesso si può dire – in parte – per la risposta ad interpello n. 496/2022. In questo caso il giudizio di non elusività di una sequenza negoziale relativa a un conferimento ex articolo 177 Tuir e a una successiva scissione viene dato «alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalle beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). Rileva, in buona sostanza, il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione prospettata muovano da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci».
Come si vede, anche in questo caso il tema è quello di eventuali simulazioni, interposizioni, oppure di eventuali utilizzi personali da parte dei soci, per le quali valgono le reazioni dell’ordinamento già illustrate, non l’abuso del diritto.
Nella risposta 496/2022 c’è però un passaggio che in qualche modo presagisce il tema che in questo periodo è al centro dell’attenzione: si fa riferimento alla «formale attribuzione dei relativi beni a società di mero godimento, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci».
Il differimento della tassazione sui dividendi è abusivo?
Infatti, il tema che emerge con più frequenza dai vari interventi di quest’estate (al netto di alcune schermaglie tra taluni “imbonitori”), risulta quello dell’elusività della holding statica che non distribuisce dividendi ai soci persone fisiche, che – come anticipato in premessa – sarebbe “suggerita” anche da un passaggio contenuto nell’atto di indirizzo del Mef in cui si fa riferimento ai differimenti sine die di imposizione.
In primo luogo, anche se non è determinante per risolvere la questione, va notato che il passaggio del documento del Mef non risulta “indirizzato” espressamente alle holding, ma è formulato in termini generali.
Ad ogni modo, anche in questo caso con l’abuso del diritto non c’è alcun nesso. Se gli uffici applicassero la ritenuta come se gli utili fossero stati figurativamente ridistribuiti ai soci persone fisiche nel momento in cui la holding li percepisce dalla controllata, si tratterebbe di una presunzione di distribuzione che, oltre a doversi basare su elementi gravi, precisi e concordanti, non può avere alcun punto di contatto con l’abuso del diritto, che contrasta operazioni perfettamente valide ed efficaci dalle quali si è ricavato un vantaggio (fiscale) indebito.
Diversa ancora è l’ipotesi in cui, per applicare la ritenuta del 26 per cento, gli uffici considerassero distribuiti gli utili della società operativa non alla holding ma direttamente ai soci persone fisiche di quest’ultima. Anche in questo caso, però, la risposta non è da ricercarsi nell’abuso del diritto. L’ufficio dovrebbe dimostrare, sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, l’interposizione della holding (fenomeno che rientra nell’evasione, non nell’elusione) procedendo alla rettifica sulla base dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
E se, ancora, l’ufficio volesse colpire l’utilizzo delle disponibilità della holding (che non distribuisce gli utili) per finalità del socio persona fisica della stessa, il tema sarebbe quello dell’inerenza o dell’utilizzo dei beni da parte dei soci (D.L. n. 138/2011) o, comunque, sempre quello dell’interposizione della holding. Tutte vicende che hanno a che fare con l’evasione e non con l’abuso del diritto.
Il caso deciso dalla Corte tributaria di Bergamo
Si segnala, inoltre, C.G.T. I grado di Bergamo, 5 febbraio 2026, n. 50/01/2026, che ha considerato abusivo un conferimento di partecipazioni in una holding,effettuato da una persona fisica ai sensi dell’articolo 177, secondo comma, del Tuir, a tal fine valorizzando la mancanza di «vitalità economica» di quest’ultima e la natura «circolare» dell’operazione, atteso che il controllo delle quote conferite, seppur per il tramite della holding, era rimasto in capo alla persona fisica. Occorre, però, rilevare che il vantaggio derivante dalla “neutralità indotta”, essendo previsto dall’ordinamento, per definizione non può considerarsi indebito. La decisione, pronunciata in primo grado, riguarda pertanto l’abusività della complessiva operazione di conferimento e non afferma che la mera staticità di una holding o la mancata distribuzione dei dividendi siano, isolatamente considerate, sufficienti a integrare l’abuso del diritto.
Holding statica: le conclusioni civilistiche e tributarie
Le conclusioni che si possono trarre da tutto questo percorso sono, a ben vedere, più articolate di quanto la sola prospettiva tributaria lasci intendere.
Sul piano civilistico, la holding statica che si limiti alla mera percezione dei dividendi delle partecipate, senza svolgere alcuna direzione e coordinamento nei loro confronti, rischia di scivolare nella comunione a scopo di godimento disciplinata dall’articolo 2248 c.c., seppure non sia più possibile negare la decisiva influenza, sul tema in trattazione, della normativa fiscale[16], che però, in realtà, dovrebbe applicarsi in via subordinata rispetto ai dettami civilistici.
In ogni caso, resta fermo che la holding statica la quale trattenga presso di sé i dividendi incassati, senza distribuirli ai soci sotto altra forma, non realizza alcun vantaggio fiscale indebito, non potendosi pertanto configurare, in tali circostanze, ipotesi di abuso del diritto. Diversa è, naturalmente, l’ipotesi in cui le disponibilità della holding siano impiegate, sotto altra veste, a beneficio personale dei soci. Qui la risposta dell’ordinamento è già scritta, e non ha bisogno dell’abuso del diritto per essere applicata.
Questa conclusione trova ulteriore conferma nel principio dell’autonomia patrimoniale perfetta, che caratterizza le società di capitali. Gli utili prodotti appartengono alla società e non incrementano il patrimonio del socio fino a quando l’assemblea non ne deliberi la distribuzione, secondo lo schema dell’articolo 2433 c.c., richiamato per le società a responsabilità limitata dall’articolo 2478-bis c.c. Prima di quel momento il socio vanta soltanto un diritto sociale all’utile futuro e non vi è un incremento patrimoniale attuale, sicché la mera permanenza delle riserve in capo alla holding non integra alcuna manifestazione di ricchezza suscettibile di imposizione.
Resta, sullo sfondo, la tendenza della normativa tributaria a piegare, per le proprie finalità, categorie civilistiche pensate per tutt’altro scopo, finendo talvolta per legittimare, nei fatti, ciò che il codice civile non consentirebbe. È quella che si potrebbe chiamare, riprendendo l’immagine di N. Irti[17], la costante precarietà del diritto tributario italico rispetto al sottosuolo civilistico su cui si regge.
La verifica deve quindi essere compiuta sul caso concreto: non basta la mancata distribuzione dei dividendi per contestare l’abuso, ma non basta neppure la formale esistenza della holding per escluderlo quando una più ampia sequenza negoziale risulti priva di sostanza economica e diretta essenzialmente a conseguire un vantaggio contrario alla finalità delle norme fiscali applicate.
A cura del Centro Studi Deotto Lovecchio & Partners
Sabato 31 ottobre 2026
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📌 BOX OPERATIVO – Come documentare la sostanza economica della holding
La mancata distribuzione dei dividendi non è di per sé abusiva, ma è opportuno documentare la destinazione delle risorse trattenute.
Sono particolarmente rilevanti:
- piani di investimento e acquisizione;
- finanziamenti alle partecipate;
- operazioni di rafforzamento patrimoniale;
- attività di gestione e monitoraggio delle partecipazioni;
- verbali degli organi sociali;
- progetti di passaggio generazionale;
- separazione tra patrimonio della società e disponibilità personali dei soci.
🔎 FOCUS TECNICO – Abuso e interposizione non coincidono
Nell’abuso del diritto le operazioni sono reali ed efficaci, ma producono un vantaggio fiscale indebito attraverso un utilizzo distorto delle norme.
Nell’interposizione, invece, il reddito formalmente attribuito a un soggetto è imputato al contribuente che ne è l’effettivo possessore.
La scelta della corretta fattispecie incide sui presupposti della contestazione, sull’onere della prova e sulle garanzie procedimentali.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE – Quando la holding statica non è automaticamente abusiva
La semplice percezione e conservazione dei dividendi non basta a integrare l’abuso del diritto.
Occorre verificare:
- la complessiva sequenza negoziale;
- la sostanza economica della holding;
- le finalità delle norme fiscali applicate;
- l’autonomia patrimoniale e decisionale della società;
- la destinazione effettiva delle risorse;
- la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.
La contestazione non può fondarsi esclusivamente sulla differenza tra l’imposizione IRES gravante sulla holding e quella applicabile ai soci in caso di distribuzione.
❓ FAQ – Una holding che non distribuisce dividendi è abusiva?
No. La mancata distribuzione non determina automaticamente l’abuso. Il Fisco deve dimostrare tutti i requisiti previsti dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
❓ FAQ – Il rinvio della tassazione può costituire un vantaggio fiscale?
Sì, anche un differimento significativamente protratto può costituire un vantaggio fiscale. Per contestare l’abuso è però necessario dimostrare che tale vantaggio sia indebito e derivi da operazioni prive di sostanza economica.
❓ FAQ – La holding deve necessariamente dirigere le partecipate?
Non necessariamente. L’attività di direzione e coordinamento rappresenta un forte indice di gestione dinamica, ma la sostanza economica può emergere anche da investimenti, finanziamenti, acquisizioni e altre attività effettive di gestione del patrimonio partecipativo.
❓ FAQ – La mera detenzione di partecipazioni è un’attività rilevante ai fini IVA?
In via generale, la detenzione passiva finalizzata alla percezione dei dividendi, senza strutture finanziarie né interventi nella gestione, non costituisce attività commerciale ai fini IVA. La conclusione cambia se la holding presta servizi onerosi o interviene attivamente nella gestione delle partecipate.
❓ FAQ – Gli utili della holding appartengono già ai soci?
No. Nelle società di capitali gli utili rimangono nel patrimonio sociale fino alla deliberazione della distribuzione. Il socio non può disporne come di una propria ricchezza personale prima di tale momento.
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