Il Consiglio di Stato con la sentenza 3701/2026 annulla il diniego paesaggistico su 206 pannelli fotovoltaici: il parere negativo fondato su giudizi astratti e divergenti dalla realtà dei luoghi è sindacabile per eccesso di potere.
Una clinica installa 206 pannelli fotovoltaici sul lastrico di copertura, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. I pannelli sono complanari al lastrico, di colore grigio-verde non riflettente, arretrati rispetto al bordo del tetto, non generano nuovi volumi e sono visibili soltanto da edifici collinari più distanti, con coni visuali minimi. La Soprintendenza nega l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, motivando che la copertura fotovoltaica è “disomogenea” rispetto al contesto architettonico circostante, perché gli edifici vicini ne sono privi. Il TAR conferma.
A questo punto la domanda riguarda molti interventi fotovoltaici in aree vincolate: la Soprintendenza può bloccare i pannelli solari sul lastrico con motivazioni generiche? Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza n. 3701 del 2 maggio 2026, ha risposto no. Un parere negativo fondato su una valutazione “generica, astratta e divergente dal concreto dato reale” è sindacabile per eccesso di potere, e il diniego va annullato.
Qual è il procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria?
Il caso riguarda un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria — un procedimento specifico regolato dal combinato disposto degli artt. 146, comma 10, e 167 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Questo procedimento consente di regolarizzare, a determinate condizioni, interventi realizzati in zone vincolate senza la previa autorizzazione paesaggistica.
Il procedimento prevede il parere obbligatorio della Soprintendenza, che valuta la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati. Se la Soprintendenza esprime parere negativo, il diniego dell’autorizzazione è in linea di principio vincolante per l’amministrazione competente.
Cosa aveva rilevato la Soprintendenza per negare l’autorizzazione?
La Soprintendenza aveva fondato il proprio parere negativo su un argomento apparentemente semplice: la copertura fotovoltaica era disomogenea rispetto alle caratteristiche architettoniche del contesto circostante, perché gli edifici vicinine erano privi.
Il TAR di primo grado aveva avallato questa valutazione, richiamando i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle autorità preposte alla tutela del paesaggio: in linea di principio, il giudice non può sostituire la propria valutazione estetica a quella della Soprintendenza, se questa si muove entro i confini della discrezionalità tecnica.
Come ha ribaltato la prospettiva il Consiglio di Stato?
Il Consiglio di Stato ha effettuato un accertamento concreto delle caratteristiche dell’intervento, basandosi sulle fotografie prodotte in giudizio — e ciò che emergeva era radicalmente diverso dalla descrizione del parere negativo.
I pannelli erano complanari al lastrico — cioè adagiati sul piano del tetto senza sporgere — di colore grigio-verde non riflettente, arretrati rispetto al filo di copertura, privi di generazione di nuovi volumi. La loro visibilità era limitata ai coni visuali minimi da edifici collinari più distanti: da strada e da livello, i pannelli erano sostanzialmente non percepibili.
Il contesto circostante, peraltro, era esso stesso disomogeneo per stili, colori e materiali — il che rendeva priva di senso l’argomentazione della Soprintendenza basata sulla disomogeneità introdotta dai pannelli.
Quando un parere della Soprintendenza è sindacabile per eccesso di potere?
Questo è il punto giuridico più rilevante della pronuncia. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la valutazione tecnico-discrezionale della Soprintendenza — normalmente sottratta al sindacato pieno del giudice amministrativo — diventa sindacabile quando il parere si fonda su una “piattaforma fattuale generica, astratta e divergente dal concreto dato reale“.
In altri termini: la discrezionalità tecnica dell’autorità paesaggistica è tutelata dal sindacato giurisdizionale quando si esercita correttamente — cioè partendo da un accertamento fedele e preciso della realtà dei luoghi. Se invece il parere travisa i fatti, descrive una situazione che non corrisponde a quanto emerge dalla documentazione fotografica, o si fonda su argomentazioni astratte senza ancoraggio alla concreta realtà dell’intervento, si configura un eccesso di potere — un vizio che rende il parere sindacabile e, nel caso esaminato, ha portato al suo annullamento.
Cosa rende insufficiente una motivazione basata sulla sola “minore fruibilità estetica”?
Il Consiglio di Stato ha affermato un principio generale che merita attenzione, perché ha portata applicativa ampia: le motivazioni del diniego paesaggistico devono essere particolarmente stringenti.
Non basta rilevare una generica minore fruibilità estetica del paesaggio, per un motivo strutturale: ogni opera nuova, per definizione, incide sul contesto in cui viene inserita. Se fosse sufficiente questo argomento per giustificare un diniego, nessun intervento risulterebbe mai autorizzabile in zona vincolata — il che è evidentemente contrario alla logica e allo scopo stesso del procedimento autorizzatorio, che presuppone la possibilità di interventi compatibili con il vincolo.
Il diniego deve quindi fondarsi su ragioni specifiche e concrete che dimostrino perché, in quel contesto particolare, con quelle caratteristiche precise, quell’intervento sia incompatibile con i valori paesaggistici tutelati — non su una generica affermazione di impatto estetico negativo.
Il fotovoltaico è compatibile di per sé con i vincoli paesaggistici?
Su questo punto il Consiglio di Stato ha richiamato un orientamento già presente nella propria giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 3696/2020 e n. 1201/2016): la presenza del vincolo paesaggistico non esclude di per sé l’installazione del fotovoltaico.
Anzi, il fotovoltaico contribuisce, sia pure indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici: la produzione di energia da fonti rinnovabili riduce le emissioni, contrasta il cambiamento climatico, e concorre alla tutela dell’ambiente — che è parte integrante del paesaggio in senso ampio. Questo non significa che il fotovoltaico sia sempre e automaticamente autorizzabile in zone vincolate, ma che l’autorità paesaggistica deve confrontarsi con questa dimensione nella propria valutazione, e non può ignorarla nella motivazione del diniego.
Il punto pratico per chi deve installare pannelli in zone vincolate
Per chi intende realizzare impianti fotovoltaici su edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la pronuncia offre indicazioni operative rilevanti.
In primo luogo, è utile documentare con precisione le caratteristiche concrete dell’installazione — colore, riflessività, altezza rispetto al bordo del tetto, angolazione, visibilità effettiva dai diversi punti di osservazione. Questa documentazione fotografica e tecnica è lo strumento che, come nel caso esaminato, consente di smontare in sede giurisdizionale una valutazione paesaggistica astratta e non ancorata alla realtà.
In secondo luogo, se il parere negativo della Soprintendenza si fonda su argomentazioni generiche — “crea disomogeneità”, “impatta sul paesaggio” — senza una motivazione stringente e specifica che dimostri perché, in quel contesto concreto, l’intervento sia incompatibile con i valori tutelati, esiste un argomento solido per contestare quel parere in sede giurisdizionale, invocando l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza motivazionale.
Per chi si trova nella posizione di dover valutare, come professionista tecnico, la fattibilità di un intervento fotovoltaico in zona vincolata, la sentenza indica che la risposta non è mai scontata: nemmeno un parere negativo della Soprintendenza è definitivamente insindacabile, se fondato su presupposti fattuali erronei o su motivazioni astratte anziché concrete.
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