#Finsubito news dalla rete – Impianti fotovoltaici: sanatoria automatica per la la tettoia abusiva di sostegno? | Articoli



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Le semplificazioni normative per gli impianti fotovoltaici non autorizzano la costruzione di nuove strutture di sostegno in assenza dei necessari titoli edilizi. In una recente sentenza, il Consiglio di Stato chiarisce che l’art. 7-bis del D.Lgs. 28/2011 agevola l’installazione dei pannelli su edifici e manufatti esistenti, ma non rende libera la realizzazione di tettoie permanenti. Queste, se configurano nuove costruzioni, richiedono il permesso di costruire e, in zona vincolata, l’autorizzazione paesaggistica riferita all’opera effettivamente realizzata. Confermata la demolizione del manufatto abusivo.


Tettoia fotovoltaica abusiva: si può sanare?

Il regime di maggior favore per tutto quello che riguarda la produzione di energia rinnovabile, in virtù delle disposizioni del DL 17/2022, arriva a poter ‘sanare’ automaticamente una tettoia abusiva montata a sostegno dell’impianto fotovoltaico? 

A questa interessante domanda risponde il Consiglio di Stato nella recente sentenza 7584/2026, dove si evidenzia che le semplificazioni per le energie rinnovabili non derogano alle norme urbanistiche. La realizzazione di una nuova struttura permanente richiede il titolo edilizio e, nelle aree vincolate, l’autorizzazione paesaggistica.

Il caso: tettoia fotovoltaica in area vincolata

La controversia riguarda una struttura destinata a sostenere un impianto fotovoltaico a servizio di tre abitazioni, realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il proprietario aveva ottenuto un’autorizzazione paesaggistica per una tettoia permeabile in legno, ma aveva successivamente realizzato un manufatto differente, costituito da sostegni metallici ancorati a una platea in cemento armato.

Il Comune aveva respinto la SCIA in sanatoria e ordinato la demolizione, rilevando l’assenza dei necessari titoli e il contrasto con la disciplina urbanistica. Il Consiglio di Stato conferma la legittimità dei provvedimenti.

Il fotovoltaico non rende libera la costruzione del sostegno

Il punto centrale della sentenza riguarda l’interpretazione dell’art. 9 del D.L. 17/2022, che ha modificato l’art. 7-bis, comma 5, del D.Lgs. 28/2011, qualificando come manutenzione ordinaria l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici e manufatti fuori terra.

Secondo i giudici, la semplificazione riguarda l’installazione dei pannelli su strutture già esistenti e legittimamente assentite, non la costruzione di nuovi manufatti destinati a sostenerli.

L’espressione normativa “con qualunque modalità” si riferisce infatti alle tecniche di installazione dei pannelli e non autorizza la realizzazione di nuove opere permanenti in assenza di titolo edilizio.

Pergola o tettoia? Questa è una nuova costruzione

Nel caso esaminato, l’opera impropriamente definita pergolato era in realtà una tettoia di circa 30 metri quadrati, alta tra 1,70 e 2,70 metri, sostenuta da dodici pali metallici ancorati a una fondazione in cemento armato spessa 25 centimetri.

Per dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione durevole alla produzione di energia elettrica, il manufatto determina una trasformazione permanente del territorio.

Si configura pertanto una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. 380/2001, soggetta a permesso di costruire.

Non rilevano l’assenza di nuova volumetria, la distanza tra i pannelli o l’eventuale interramento della fondazione: ciò che conta è l’incidenza stabile dell’opera sul territorio.

Le energie rinnovabili non prevalgono sulle regole urbanistiche

Il Consiglio di Stato precisa che il favor legislativo verso la produzione di energia da fonti rinnovabili non assume carattere assoluto.

L’obiettivo di promuovere la transizione energetica deve essere bilanciato con le esigenze di tutela del territorio e del paesaggio.

Né il D.L. 17/2022 né la disciplina dell’edilizia libera consentono quindi di derogare automaticamente agli strumenti urbanistici comunali.

La sentenza richiama anche il D.Lgs. 190/2024, che, pur non applicabile temporalmente alla controversia, conferma la necessità di rispettare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi anche per gli interventi in edilizia libera.

L’autorizzazione paesaggistica deve riguardare l’opera effettiva

L’autorizzazione precedentemente rilasciata riguardava una struttura in legno, con quattro sostegni e dimensioni differenti rispetto all’opera realizzata.

Le modifiche di materiali, altezze, fondazioni e numero dei pali non costituiscono semplici dettagli esecutivi, ma incidono sull’impatto paesaggistico.

Il titolo originario non poteva quindi legittimare il nuovo manufatto, rimasto privo di valida autorizzazione paesaggistica.

Demolizione legittima anche con meno pannelli

Il Consiglio di Stato esclude infine che l’abuso potesse essere regolarizzato mediante la semplice riduzione della potenza dell’impianto.

La rimozione di alcuni pannelli non avrebbe infatti eliminato la struttura abusiva, la fondazione e le difformità rispetto al progetto autorizzato.

L’impianto fotovoltaico non può dunque costituire uno strumento per legittimare una costruzione urbanisticamente abusiva. Il Collegio respinge l’appello e conferma l’ordine di demolizione, ribadendo che la produzione di energia rinnovabile non esonera dal rispetto delle regole edilizie e paesaggistiche.


FAQ TECNICHE: Tettoia fotovoltaica abusiva e regime di maggior favore per gli impianti alternativi | Ingenio

1. L’installazione di pannelli fotovoltaici rende automaticamente legittima la tettoia che li sostiene?
No. Le semplificazioni previste dall’art. 7-bis, comma 5, del D.Lgs. 28/2011 riguardano l’installazione dei pannelli su edifici e strutture esistenti, non la costruzione di nuovi manufatti. Una tettoia realizzata appositamente per sostenere l’impianto deve rispettare autonomamente la disciplina urbanistico-edilizia.

2. Quando una tettoia fotovoltaica richiede il permesso di costruire?
Quando, per dimensioni, caratteristiche costruttive, fondazioni e destinazione, determina una trasformazione stabile del territorio, può configurare una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001. In questo caso è necessario il permesso di costruire, anche se la struttura è destinata esclusivamente a sostenere pannelli fotovoltaici.

3. Una tettoia fotovoltaica in area vincolata necessita dell’autorizzazione paesaggistica?
Sì. La realizzazione di una nuova struttura in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede anche la necessaria autorizzazione, oltre al titolo edilizio. Il provvedimento deve riguardare il manufatto effettivamente realizzato, perché materiali, dimensioni, altezze e caratteristiche strutturali possono modificarne sensibilmente l’impatto sul paesaggio.

4. Un’autorizzazione paesaggistica rilasciata per una pergola può legittimare una tettoia diversa?
No. Se il progetto autorizzato prevede, ad esempio, una struttura in legno con quattro sostegni e viene invece realizzata una tettoia con pali metallici e fondazioni in cemento armato, si è in presenza di differenze sostanziali. Il titolo originario non può essere esteso automaticamente a un’opera diversa.

5. È possibile evitare la demolizione riducendo il numero dei pannelli fotovoltaici?
Non necessariamente. Come chiarito dal Consiglio di Stato, la riduzione della potenza dell’impianto o la rimozione di alcuni moduli non elimina l’abuso edilizio se rimane la struttura di sostegno priva dei necessari titoli. Per regolarizzare l’intervento occorre verificare la legittimità urbanistica e paesaggistica del manufatto nel suo complesso.


LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO


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