Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso –
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2784/2024 promossa da: (…), rappresentata e difesa dall’Avv. (…), giusta procura in atti; ricorrente
contro
(…) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. (…), giusta procura in atti;
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all’udienza del 13.4.2026, trattata in forma scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l’iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) ha intimato sfratto per morosità nei confronti di (…) e di (…) deducendo: 1) che (…) aveva concesso in locazione per uso diverso a (…) (…) e a (…) l’immobile sito a Foggia al Corso (…), come meglio descritto in atti, giusta contratto del 10.5.2016 regolarmente registrato; 2) che il contratto di locazione è stato stipulato per la durata di 6 anni, a far data dal 10.5.2016 sino al 9.5.2022, prevedendo un canone mensile di Euro 350,00 a decorrere dal mese di febbraio 2017; 3) di essere subentrata nel contratto di locazione a (…) (…) a causa del decesso di quest’ultima e di aver prorogato la durata del contratto; 4) che a far data dal mese di aprile 2022 sino al mese di marzo 2024, i conduttori, autonomamente e senza alcun preavviso, non hanno versato il canone mensile pattuito, rendendosi morosi per un importo complessivo di Euro 8.400,00. Ha dunque concluso chiedendo di convalidare l’intimato sfratto; vinte le spese. Si sono costituiti gli intimati, i quali hanno eccepito di aver sanato la morosità dopo l’iscrizione a ruolo della causa, sostenendo che il ritardo nel pagamento dei canoni è stato determinato da un’incomprensione sorta con l’istituto di credito incaricato di provvedere mensilmente agli accrediti, in favore della locatrice, delle somme dovute a titolo di canoni.
Hanno dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l’istanza di emissione dell’ordinanza di rilascio dell’immobile e disposto l’esperimento del procedimento di mediazione (3.6.2024), di cui è stata successivamente disposta la rinnovazione (ord. 5.2.2025), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all’udienza del 13.4.2026, celebrata ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., all’esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
In via preliminare, corre l’obbligo di rilevare, nel superiore interesse della Giustizia al corretto svolgimento della lite e all’esercizio del diritto di difesa entro i limiti invalicabili della lealtà e del rispetto fra tutti i soggetti della vicenda processuale (giudice e parti), il carattere sconveniente e offensivo di alcune espressioni contenute nell’istanza depositata da parte resistente in data 17.2.2025.
In particolare, merita evidenza e censura la seguente frase: “La delicatezza della fattispecie sub indice – considerato il peculiare status della parte ricorrente/intimante, dott.ssa (…) dalla quale, per oltre vent’anni, come noto, ricoperto il ruolo di magistrato presso questo Tribunale -richiede infatti già nell’immediatezza compiuta ed esaustiva risposta circa quanto dalla deducente difesa già prospettato in seno alla succitata e pregressa istanza depositata in atti l’8.2.2025 affinché sin d’ora i deducenti convenuti/intimati… possano assumere, per quanto di loro interesse, ogni più opportuna determinazione circa quant’innanzi, sul presupposto che – come chiaramente scritto sugli scranni delle aule giudiziarie – “la legge è uguale per tutti”, nessuno escluso”. Essa, invero, lungi dall’integrare doglianze di carattere tecnico-giuridico avverso il provvedimento di cui è stata
chiesta la revoca, si risolve in indebite insinuazioni di parzialità nell’operato del Giudice assolutamente gratuite e destituite di qualunque fondamento, oltre che prive di qualunque rilevanza ed utilità per l’esercizio delle ragioni difensive di coloro che ne hanno fatto uso.
Pertanto, ricorrendo nelle suddette espressioni i presupposti di cui all’art. 89 c.p.c. (carattere sconveniente ed offensivo), ne va disposta, d’ufficio, la cancellazione dagli atti di causa (sulla rilevabilità di ufficio e sulla censurabilità delle frasi che eccedono i limiti del diritto di critica verso la decisione di un giudice: cfr. Cass. n. 5991/1979; 3326/1982).
Sempre in via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda. Al riguardo, deve osservarsi che all’udienza del 13.1.2025 parte resistente ha sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda in ragione sia dell’omessa convocazione di (…) al procedimento di mediazione sia della mancata comparizione personale della resistente o di un suo sostituto munito di procura sostanziale all’incontro fissato dal mediatore; eccezione, per vero, già “anticipata” da parte resistente nell’irrituale “preverbale” depositato in data 3.1.2025 in vista della udienza del 13.1.2025 (è noto infatti che il verbale è redatto in udienza: art. 130 c.p.c.).
A sua volta parte ricorrente in data 11.1.2025, evidentemente in risposta all’eccezione di improcedibilità della domanda contenuta nel “preverbale”, ha depositato la documentazione relativa al procedimento di mediazione svoltosi. Ebbene, va anzitutto osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non può ritenersi tardiva la documentazione prodotta dalla ricorrente in vista dell’udienza di discussione del 13.1.2025 atteso che nel rito del lavoro le parti possono chiedere l’assunzione di prove a sostegno dei fatti da loro presentati non solo negli atti introduttivi ma anche successivamente a essi, nell’udienza di discussione, quando la richiesta non avrebbe potuto essere proposta prima (cfr. art. 420 co. 5 c.p.c.). Ed è proprio il caso della replica del ricorrente alle difese del resistente che, nella specie, erano state già anticipate nel “preverbale” del 3.1.2025, per essere poi reiterate all’udienza di discussione.
Tanto chiarito, va osservato che con ordinanza del 5.2.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13.1.2025, è stata disposta la rinnovazione del procedimento di mediazione atteso che dalla documentazione in atti, come tra l’altro eccepito dagli stessi resistenti, è emerso che l’incontro di mediazione del 11.7.2024, al quale essi erano stati inizialmente convocati, è stato rinviato al 12.9.2024 senza che si rivenisse tra gli allegati del verbale di mediazione, come ivi annotato, l’invio della comunicazione di detta nuova data (anche) a (…). Non merita poi accoglimento l’eccezione sollevata dai resistenti secondo cui il procedimento di mediazione non avrebbe potuto essere rinnovato. Premesso che il procedimento di rinnovazione rinnovato risulta correttamente espletato, in piena consonanza con quanto già ritenuto con ordinanza del 22.7.2025 (è noto che il richiamo, nella motivazione della sentenza, della motivazione delle ordinanze rese in fase istruttoria è pienamente legittimo: cfr. Cass. n. 13774/2007; 18754/2016), va infatti ribadito che: a) come reiteratamente eccepito dalla stessa parte resistente, la data dell’incontro di mediazione non risulta essere stata comunicata a (…); 2) ai sensi dell’art. 8 co. 1 D.Lgs. 28/2010, “la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”; 3) grava dunque sul mediatore, in qualità di soggetto a tal fine istituzionalmente preposto, accertare la regolare comunicazione dell’invito a comparire nei confronti di tutte le parti; 4) la verifica della corretta instaurazione del “contraddittorio” attiene a un adempimento preliminare di competenza del mediatore: ne consegue che la omessa comunicazione dell’invito nei confronti di (…) inficiava ab origine l’incontro di mediazione svoltosi in data 12.9.2024, a prescindere da ulteriori vizi da cui il procedimento risultava affetto (quale la mancata partecipazione personale della ricorrente o di un suo procuratore sostanziale); 5) d’altronde, lo stesso art. 8 D.Lgs. 28/2010 disciplina dapprima la convocazione delle parti da parte del mediatore (co. 1) e solo successivamente la modalità di partecipazione delle parti stesse (co. 4); 6) nessuna norma impedisce al Giudice di disporre la rinnovazione del procedimento di mediazione, nella specie tanto più opportuna essendo il procedimento inizialmente svolto viziato in radice per mancata convocazione di tutte le parti da parte del mediatore e, dunque, per fatto non imputabile ad alcuna delle parti; 7) inoltre, la rinnovazione del procedimento di mediazione è sorretta dal generale potere del giudice di impedire nullità e sanare quelle eventualmente consumate (art. 162 co. 1 c.p.c.) non solo nel processo, ma anche nell’incidentale procedimento di mediazione, che del processo costituisce condizione di procedibilità, sempre nell’ottica di favorire la possibilità di giungere al suo esito fisiologico, ossia la decisione di merito (cfr. Corte app. Firenze, 22/3/2025; in termini, Trib. Venezia, 12/6/2025).
Ne discende che l’eccezione di improcedibilità della domanda è infondata e va rigettata.
Venendo al merito, la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. Come noto, dal contratto di locazione sorgono obbligazioni a carico di entrambe le parti: in particolare, il locatore deve consegnare il bene locato e consentirne il godimento al conduttore; quest’ultimo è tenuto al pagamento del canone di locazione pattuito, al quale non può sottrarsi finché gode del bene.
Quanto al riparto dell’onere probatorio, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (così Cass. SS.UU. n. 13533/2001 e la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 2554/2018).
Ebbene la ricorrente, mediante la produzione in giudizio del contratto di locazione, che
documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell’obbligazione il cui inadempimento è stato dedotto nell’atto introduttivo del giudizio, nonché l’allegazione dell’omesso versamento dei canoni a partire dal mese di aprile 2022 sino al mese di marzo 2024, ha assolto all’onere probatorio sulla medesima incombente.
Di contro i resistenti non hanno adempiuto al proprio.
Invero, il pagamento dei canoni di locazione, avvenuto successivamente alla notificazione dell’atto introduttivo, non può considerarsi estintivo della pretesa di parte ricorrente dal momento che, per giurisprudenza costante, la circostanza che dopo la notifica dell’ atto di intimazione per morosità il conduttore abbia pagato tutti i canoni dovuti non incide sulla valutazione della gravità dell’inadempimento che deve effettuarsi rispetto al momento in cui il locatore è costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento (cfr. Cass. n. 21156/2013; 10587/2008).
In altri termini, non è sufficiente il pagamento anche integrale, laddove sia tardivo, per escludere la gravità della morosità.
Va poi ricordato che “ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che è già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere” (cfr. Cass. n. 13248/2010). Può, ovviamente, ancora pagare, onde evitare un procedimento ingiuntivo, ma tale versamento non potrebbe mai, di per sé, evitare la risoluzione del contratto.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che “ritenuta l’inapplicabilità della sanatoria giudiziale della morosità di cui all’art. 55 l. 392/1978 alle locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo, va escluso che il pagamento dei canoni e degli oneri accessori a giudizio iniziato possa, nel caso di locazioni di detto tipo, evitare la risoluzione del contratto, se l’inadempimento è grave. Qualora il conduttore di un immobile a uso diverso alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo viene sottratto al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell’atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo a cancellare l’inadempimento’ (cfr. Cass. n. 10587/2008); “il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un’obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale, non rilevando, per le locazioni di immobili ad uso diverso dall’abitativo, né la richiesta di versamento banco iudicis dei canoni non corrisposti, formulata in sede sommaria senza la riproposizione della questione nel nuovo ed autonomo procedimento a cognizione piena, né l’istanza di concessione di un termine per la purgazione della mora perché tali possibilità sono previste soltanto per le locazioni di immobili ad uso abitativo” (cfr. Cass. n. 21242/2006; 11777/2006; Cass. SS.UU. n. 272/1999). Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’omesso versamento dei canoni di locazione alle scadenze pattuite in contratto, non giustificato da qualsivoglia motivo giuridicamente
apprezzabile, è fatto idoneo ad alterare l’economia del contratto, ovverosia l’equilibrio tra prestazione del locatore e controprestazione del conduttore, costituente espressione del
sinallagma contrattuale.
Rileva, infatti, che, alla data della notifica dell’intimato sfratto, parte resistente non avesse versato le somme relative ai canoni di locazione per quasi due anni, per complessivi Euro 8.400,00.
Né vi è prova che l’omesso pagamento dei canoni sia stato determinato, come pure sostenuto dai resistenti, da un'”incomprensione” sorta con l’istituto di credito incaricato di provvedere mensilmente agli accrediti, in favore della ricorrente, delle somme dovute a titolo di canoni.
Tenuto conto, allora, non solo dell’aspetto economico dell’inadempimento, ma anche e soprattutto dell’omesso pagamento dei canoni per quasi due anni, deve dunque concludersi che la condotta dei conduttori ha inciso nell’economia del rapporto, così da dar luogo ad uno squilibrio sensibile sul sinallagma.
In tale prospettiva, va ribadito che è irrilevante che i conduttori abbiano, come gli stessi attestano e come controparte non contesta, sanato la pregressa morosità dopo la notifica della citazione e che abbiano corrisposto anche i canoni di locazione dei due mesi antecedenti all’udienza di convalida dello sfratto atteso che, come si è detto, ai sensi dell’art. 1453 co. 3 c.c. “dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”, sicché è a quel momento che va valutata dal giudice l’importanza dell’inadempimento.
Neppure rileva l’eccepita inerzia della ricorrente a fronte della morosità accumulatasi per quasi due anni.
Posto infatti che l’obbligazione primaria di pagamento grava sui conduttori, di talché incombeva su di loro accertarsi l’esito positivo dei pagamenti asseritamente disposti, va in ogni caso osservato che l’eccezione sollevata non sposta i termini giuridici della questione, restando ferma l’incidenza dell’omesso ingiustificato pagamento sull’equilibrio del contratto.
Deve quindi concludersi che la parte resistente è responsabile di un inadempimento che, per l’ammontare del debito rispetto all’importo dei singoli canoni, ha assunto una gravità tale da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Il contratto va quindi risolto per fatto e colpa dei conduttori, i quali vanno condannati al rilascio dell’immobile in oggetto, fissando per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 56 L. n. 392 del 1978, la data del 13.7.2026, comparate le opposte esigenze delle parti (rilascio dell’immobile da parte di un soggetto inadempiente – rinvenimento di altro e diverso immobile in cui allocare la propria attività) non disgiunte da motivi di equità. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi. Nulla invece può essere liquidato per le spese di mediazione, in assenza della prova dell’esborso sostenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ORDINA la cancellazione della frase “la delicatezza della fattispecie… nessuno escluso” (righi 10 –
- contenuta nell’istanza depositata da parte resistente il 17.2.2025;
- ACCOGLIE la domanda e, per l’effetto:
- RISOLVE il contratto di locazione per inadempimento dei conduttori;
- CONDANNA i resistenti a rilasciare in favore della ricorrente, libero da persone e cose, l’immobile sito a Foggia al Corso (…), come meglio descritto in atti, e FISSA per l’esecuzione della presente condanna al rilascio la data del 13.7.2026;
- CONDANNA i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in Euro 145,50 per esborsi e Euro 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Foggia, 14.4.2026
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