» Cermignano torna al voto, il ballottaggio si terrà il 13 e 14 settembre


Dopo la sentenza del Consiglio di Stato la Prefettura convoca il ballottaggio

Cermignano torna al voto dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5819 del 16 luglio 2026. Il Prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, (lunedì 3 agosto ci sarà l’insediamento del nuovo prefetto Beatrice Agata Mariano) ha reso noto che il turno di ballottaggio si svolgerà domenica 13 e lunedì 14 settembre.

I giudici infatti hanno ritenuto non valido uno dei voti della lista “Insieme Possiamo” di Elisa Marchiselli, facendo venire meno quel vantaggio che aveva portato il Tar a proclamarla sindaca. Dopo la correzione le due liste risultano in parità. 

La vicenda era iniziata dopo la vittoria per soli tre voti della lista “Tradizione e Futuro” di Danilo Del Cane, che aveva ottenuto 508 voti contro i 505 di Marchiselli.

Il Tar Abruzzo, dopo il primo ricorso, aveva corretto il risultato e proclamato Elisa Marchiselli sindaca. Quella sentenza era stata però annullata dal Consiglio di Stato. La causa era quindi tornata nuovamente davanti al Tar e nel frattempo Del Cane era tornato a sedere sulla poltrona di primo cittadino.

Nel nuovo giudizio, il Tar aveva confermato la vittoria di Marchiselli.

Con l’ultima sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto non valido uno dei voti assegnati a “Insieme Possiamo”. Viene così meno il vantaggio di Marchiselli e le due liste risultano in parità.

Nel disporre il turno di ballottaggio, la Prefettura ha anche stabilito le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l’organizzazione del procedimento elettorale.

A) PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA
ELETTORALE
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano
le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di
informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti
eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, dovendosi nel frattempo far riferimento alle direttive dalle stesse diramate con
riferimento alla campagna per il turno ordinario di elezioni comunali del 2024.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni».
Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo
1993, n. 81, ai sensi del quale «è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa».

C) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI
Si dispone l’inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all’art. 32
del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull’elettorato attivo). Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell’interno 12 febbraio 2014. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all’altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 30 luglio 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale
dovrà perfezionare l’iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l’anzidetto termine del 30 luglio 2026, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale
dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall’art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell’autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune, a norma dell’art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 9 agosto 2026, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto
di convocazione dei comizi, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell’ufficio
elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo
compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi domenica 13 settembre, in quanto lunedì 14 settembre costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione), non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell’elenco alla sottocommissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti, pubblicando la seconda copia dell’elenco stesso nell’albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 14 agosto 2026, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi
dell’art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le
variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l’acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell’art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di
immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o a iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del sindaco da pubblicare nell’albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, il comune provvederà a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all’acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 29 agosto 2026, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà
provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 29 agosto 2026, il responsabile dell’ufficio elettorale
comunale provvederà agli adempimenti di cui all’art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l’attenzione anche sul disposto dell’art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n.
299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in
conseguenza delle revisioni apportate alle liste. I comuni non interessati alle consultazioni in oggetto dovranno soprassedere dalla effettuazione della revisione straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati dal Comune di Cermignano a seguito di trasferimento della residenza, provvedendo in tal caso alle opportune annotazioni nelle liste elettorali concernenti le cancellazioni e le iscrizioni con riferimento ai termini di martedì 28 luglio, per le cancellazioni, e di giovedì 30 luglio per le iscrizioni.

D) ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL CORPO
ELETTORALE
Per la determinazione del corpo elettorale interessato alla ripetizione del voto, si richiama
l’attenzione sulla sentenza n. 6906/2021 e sull’ordinanza n. 8000/2021 del Consiglio di Stato, secondo le quali «il corpo elettorale costituisce un corpo unitario naturalmente modificabile nel corso del tempo» e che, quindi, in caso di ripetizione del voto, dovrà provvedersi a una nuova determinazione e all’aggiornamento del corpo elettorale per le consultazioni in argomento, anche a seguito dell’apposita relativa revisione straordinaria, e si dovranno considerare gli elettori «effettivamente iscritti nelle liste elettorali» al momento della nuova consultazione.

E) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Il giorno di giovedì 30 luglio 2026 (45° giorno antecedente quello della votazione), ai sensi
dell’articolo 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, si dovrà provvedere alla
pubblicazione all’albo pretorio online e all’affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di
convocazione dei comizi, con il quale si dà avviso agli elettori della data della votazione e degli orari di apertura del seggio predisponendo la stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale interessata dalla ripetizione della consultazione in argomento, più scorta.

F) PARTECIPAZIONE AL VOTO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEI CITTADINI
DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA

Codesto Comune vorrà dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la
partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197). Dovrà essere evidenziato il termine perentorio di martedì 4 agosto 2026 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata la domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini
dell’Unione Europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell’art.
1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il Comune deve provvedere
immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini
dell’Unione Europea, anche ai fini dell’eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.
Si porta all’attenzione di codesto Comune, affinché dia informazione nei modi ritenuti più
opportuni ai cittadini comunitari ivi residenti, che è disponibile il servizio di invio online, tramite l’area riservata del portale ANPR (raggiungibile all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it), della richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comunali da parte dei cittadini comunitari stessi.

L’ufficiale elettorale avrà accesso alle richieste presentate tramite ANPR, mediante la funzione
“Richieste di iscrizione liste elettorali trasmesse dai cittadini UE”, disponibile nella sezione “Liste
elettorali” dell’applicazione Web di ANPR, le cui istruzioni operative sono disponibili nell’area
Documentazione tecnica del portale ANPR.
Le specifiche tecniche dei web services, per l’integrazione del flusso relativo al servizio in
questione con gli applicativi gestionali, sono disponibili al seguente link:
https://github.com/italia/anpr/issues/4480.

G) VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI CON DISABILITÀ CHE NE RENDANO
IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito
dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione». Si rammenta che tali disposizioni, per le elezioni comunali, si applicano solo nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito territoriale del proprio comune di iscrizione elettorale.

L’elettore interessato deve far pervenire un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà
di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 4 agosto e lunedì 24 agosto 2026.

Tale ultimo termine (24 agosto), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente
tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune stesso che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui
l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Si ritiene perciò utile sensibilizzare il Direttore Generale dell’ASL affinché venga assicurato un
adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto- legge n. 1/2006.

Si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 41, settimo comma,
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati «non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati».

H) SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione
dei comizi elettorali, e quindi entro mercoledì 19 agosto 2026, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più rapido, a tutti gli elettori residenti all’estero, a cura di codesto Comune, una cartolina-avviso (alla cui fornitura provvederà l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per il tramite di questa Prefettura) recante, tra l’altro, l’indicazione dei giorni e orari della votazione.


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